3.8.17.2 - Tabulato FIRR

2. Tabulato FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto)
La funzione di tale fondo è quella di provvedere, all'atto di risoluzione di ogni contratto d'agenzia, alla corresponsione delle somme che risultano versate ed accantonate a titolo di contributo FIRR; l'erogazione avviene indipendentemente dalla causa che ha determinato l'interruzione del rapporto d'agenzia.
Le ditte sono tenute ad accantonare annualmente una somma, rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi.
Attraverso questa funzione, elabora tutti gli agenti per i quali è prevista la Gestione delle Provvigioni.
Gli agenti, titolari unici o società di agenzia, stipulando un contratto mono o plurimandatario, maturano un imponibile provvigioni, assunto in base allo scaglione di competenza, attraverso cui è determinato l'importo del fondo di indennità.
Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:
Agenti e rappresentanti monomandatari
- 4% sulle provvigioni fino a € 12.395,00 annui
- 2% sulla quota delle provvigioni tra € 12.395,00 e € 18.592,00 annui
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre € 18.592,00 annui
- 4% sulle provvigioni fino a € 6.198,00 annui
- 2% sulla quota delle provvigioni tra € 6.198,00 e € 9.296,00 annui
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre € 9.296,00 annui
, inoltre, verifica se l'importo rientra negli scaglioni di cui sopra, applicando la percentuale associata ad ogni scaglione.
In caso di società, il programma fa la somma delle provvigioni di tutti gli agenti e il calcolo FIRR viene effettuato sul totale.
Il Contributo FIRR deve essere versato dalle ditte entro il 31 marzo di ogni anno.
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